Art. 28.
(Revisione delle aliquote sui prodotti alcolici).

      1. All'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre

 

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1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,67 per ettolitro e per grado-Plato»;

          b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 85,87 per ettolitro»;

          c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 938,27 per ettolitro anidro».